Art. 1.
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

      1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.
      2. Al quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.
      3. La X disposizione transitoria e finale della Costituzione è abrogata.